Sez. 3, Sentenza n. 2554 del 22/05/1978 (Rv. 391900 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ADEMPIMENTO - PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA PERDITA O L'AVARIA DELLA MERCE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ADEMPIMENTO - PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA PERDITA O L'AVARIA DELLA MERCE - ESCLUSIONE.*
Il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni, da cui le cose sono gravate, costituisce condizione per l'Esercizio dell'Azione tendente ad ottenere l'adempimento del contratto e cioe lo svincolo e la riconsegna delle merci trasportate, ma non anche per l'Esercizio delle azioni che conseguono al suo inadempimento, quale quella di risarcimento dei danni per la perdita o l'avaria della merce. (V 712/55; (V 5/52; (Conf 2814/63, mass n 264370; (Conf 2517/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)