Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 22/10/1963 (Rv. 264370 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE SOLE AZIONI RIVOLTE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESPERIMENTO DELLE AZIONI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER SMARRIMENTO DELLA MERCE - PAGAMENTO DEI CREDITI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE SOLE AZIONI RIVOLTE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESPERIMENTO DELLE AZIONI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER SMARRIMENTO DELLA MERCE - PAGAMENTO DEI CREDITI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Il pagamento al vettore dei crediti che gli derivano dal trasporto e degli assegni che gravano sulle cose trasportate e condizione per lo Esercizio dell'Azione diretta ad ottenere l'adempimento del contratto di trasporto, con lo svincolo e con la riconsegna della merce oggetto del trasporto, e non per l'Esercizio delle azioni che conseguono al suo inadempimento, quale quella di danni per la perdita della merce. Il vettore non e tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di trasporto finche restano insoddisfatti i crediti che dal contratto stesso traggono origine in suo favore. Pertanto, il destinatario deve pagare tali crediti per far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto stipulato dal mittente nel suo interesse. Ma, se il contratto e rimasto ineseguito, e cioe se si e verificato un definitivo inadempimento delle obbligazioni incombenti al vettore, questi non puo pretendere l'adempimento delle obbligazioni corrispettive a carico sia del mittente che del destinatario ed incorre nella responsabilita conseguente al suo inadempimento. (Conf 2517'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)