Sez. 3, Sentenza n. 1775 del 26/03/1981 (Rv. 412460 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE TENDENTE ALLO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - AZIONE RISARCITORIA PER PERDITA OD AVARIA DELLA MERCE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE TENDENTE ALLO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - AZIONE RISARCITORIA PER PERDITA OD AVARIA DELLA MERCE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate - integrando un'applicazione particolare del principio di autotutela di cui all'art 1460 cod civ - costituisce condizione per l'Esercizio dell'Azione tendente allo adempimento del contratto, cioe allo svincolo ed alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti ed azioni che ab origine spettavano al mittente - ivi compresa l'Azione risarcitoria per perdita od avaria della merce che, ai sensi del primo comma dell'art 1689 cod civ, al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve. (Conf 2554/78, mass n 391900; (Conf 2814/63, mass n 264370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)