Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 13/10/1975 (Rv. 377407 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - ESIBIZIONE DI COPIE DEL FASCICOLO - CERTIFICAZIONI DI CANCELLERIA - NECESSITA - MANCANZA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE PROBATORIO DELL'AVVOCATO - ESIBIZIONE DI COPIE DEL FASCICOLO - CERTIFICAZIONI DI CANCELLERIA - NECESSITA - MANCANZA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
La facolta, prevista dall'art 213 cod proc civ, di richiedere informazioni alla pa si risolve in un potere meramente discrezionale del giudice del merito, che non puo essere considerato sostitutivo dell'Onere probatorio incombente alle parti. Pertanto, nella controversia fra un avvocato ed il proprio cliente, avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali, compete al professionista l'Onere di provare l'avvenuta prestazione della propria attivita (nella specie, partecipazione alle udienze istruttorie) attraverso la esibizione in giudizio delle copie del fascicolo di ufficio o di certificazioni della cancelleria; ed ove cio non avvenga il giudice del merito non e tenuto a supplire all'inattivita probatoria dell'interessato chiedendo, a sua volta, informazioni alla cancelleria, ovvero richiamando il fascicolo del procedimento, cui si riferiscono le prestazioni professionali di cui si chiede il compenso. (V 2289/74, mass n 370677; 1765/72, mass n 358723).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)