Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 07/06/1972 (Rv. 358723 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DOMANDA DI INGIUNZIONE PER ONORARI - NECESSITA DEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LEGALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE - DOVERE DEL GIUDICE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DOMANDA DI INGIUNZIONE PER ONORARI - NECESSITA DEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LEGALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE - DOVERE DEL GIUDICE.*
Se il parere della competente associazione professionale deve accompagnare la domanda di ingiunzione di pagamento di crediti per le prestazioni professionali di cui ai n 2 e 3 dell'art 633 cod proc civ ed e vincolante, nell'emissione del decreto ingiuntivo, per il giudice che, a norma dell'art 636 secondo comma cod proc civ deve attenersi nell'emettere l'ingiunzione al parere, nei limiti della somma domandata, il parere stesso non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice in Sede di opposizione ad ingiunzione. In tale giudizio e il professionista che si asserisce creditore, il quale deve provare, in caso di contestazione del debitore, di avere effettuato le prestazioni indicate nella parcella, ed il giudice deve valutare le prove raccolte per stabilire se le prestazioni siano state eseguite e rientrino nell'attivita professionale dello attore e quali siano le voci della tariffa, ed in quale misura, da applicare. (V 2750'67 mass n 330283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)