Sez. 5, Sentenza n. 10508 del 27/09/1995 Ud. (dep. 23/10/1995) Rv. 202500 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici | Atto pubblico - Nozione - Modulo per la richiesta di indennità di missione - Falsa attestazione in atto pubblico - Sussistenza.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici
È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dalla attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto, o comunque dell'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti. In tal senso, la cosiddetta "nota di missione" - presupposto imprescindibile per il riconoscimento del diritto all'indennità - costituisce atto pubblico, poiché con essa il pubblico ufficiale (o il pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 493 cod. pen.), nell'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni, - tra le quali quella di richiedere l'indennità per missioni effettuate - attesta attività direttamente da lui compiute. (Fattispecie in tema di falsa attestazione compiuta da impiegati dell'ANAS, sul modello cat. 5, di aver effettuato missioni mentre invece erano assenti dal servizio per malattia, licenza ordinaria o permesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)