Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 08/05/2006 (Rv. 591065 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Rapporti tra danneggiante-danneggiato e danneggiato-assicuratore - Distinzione - Fondamento - Differenze - Portata in tema di risarcimento del danno.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti distinti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Mentre nei primi l'esistenza della polizza di assicurazione (che -così come il documento sostitutivo che l'assicuratore è tenuto a rilasciare all'altro contraente ex art. 1888, secondo comma, cod. civ.- è una scritture privata e documento di fede privilegiata, non provenendo da pubblico ufficiale come richiesto dall'art. 2699 cod. civ.) può essere richiamata in quanto valida, atteso che ai sensi dell'art. 2901, secondo comma, cod. civ. il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore vale invece il principio posto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, in quanto il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l'esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria, valevole limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2901, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)