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Sez. 3, Sentenza n. 9554 del 01/07/2002 (Rv. 555490 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Rilascio - Conseguenze - Copertura assicurativa - Sussistenza - Mancato pagamento del premio - Rilevanza - Esclusione - Sospensione nei confronti dell'assicurato - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555490-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa (che è stabilita dall'art. 1901 cod. civ. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta) può essere dell'assicuratore invocata nei confronti dell'assicurato che abbia tardivamente pagato il premio. Più in particolare, ad un tal riguardo, la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1970 num. 973 art. 9, Legge 24/11/1970 num. 973 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)