Sez. L, Sentenza n. 2933 del 25/03/1987 (Rv. 452046 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SCISSIONE D'UFFICIO DELLE PRONUNZIE SULL' "AN" E SUL "QUANTUM" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SCISSIONE D'UFFICIO DELLE PRONUNZIE SULL' "AN" E SUL "QUANTUM" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
L'avere il giudice operato d'ufficio la scissione delle pronunce sull'an e sul quantum, anziché su istanza di parte, come previsto dall'art. 278 cod. proc. civ., non da luogo a nullità, non integrando alcun contrasto con le finalità essenziali del processo. Questo principio si applica anche al nuovo rito del lavoro, attesi i principi di speditezza cui lo stesso si ispira ed il superamento di forme che il codice di procedura civile prevede in termini estremamente rigidi per il processo di cognizione ordinario. (V 3489/85, mass n 441121; (V 3164/85, mass n 440854; (Conf 5435/78, mass n 395199).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)