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Sez. L, Sentenza n. 6093 del 21/05/1992 (Rv. 477304 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Emissione di ordinanza ingiunzione con violazione delle garanzie procedurali della contestazione e della notificazione dell'infrazione - Annullamento parziale, in relazione alla sola sanzione amministrativa - Inammissibilità - Apposizione concernente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - Decisione sui contributi, premi e somme aggiuntive nel conseguente giudizio di cognizione - Liceità.
Stato
decisa il 1992-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477304-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, le garanzie procedurali correlate alla contestazione o notificazione dell'infrazione non riguardano solo l'applicazione della sanzione amministrativa ma si estendono alla pretesa relativa al pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive, senza che a tale pretesa si applichi l'estinzione prevista (con norma di natura sostanziale anziché meramente procedimentale) dall'art. 14, ultimo comma, della legge 689 del 1981. Pertanto, atteso il carattere unitario del provvedimento, l'ordinanza- ingiunzione, emessa, senza il rispetto delle suindicate garanzie, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive, non è suscettibile di annullamento parziale (in relazione alla sola sanzione amministrativa), ma l'illegittimità di detta ordinanza, configurandosi l'opposizione ad essa come un giudizio di impugnazione della medesima, non esclude, convertendosi i motivi di nullità in motivi d'impugnazione, che il giudice (salva l'ipotesi di vizi che impongano di arrestarsi all'invalidazione dell'atto) debba decidere - sia pure nei limiti risultanti dal provvedimento e dalla relativa opposizione - in merito al diritto fatto valere con l'ingiunzione con riguardo ai contributi e premi ed alle somme aggiuntive.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)