Sez. L, Sentenza n. 5721 del 19/12/1989 (Rv. 464646 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - INTRODUZIONE DI UN ORDINARIO GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - VESTI DI ATTORE E CONVENUTO E RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - IDONEITÀ - POTERI - DOVERI CONSEGUENTI DEL PRETORE - PORTATA.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - INTRODUZIONE DI UN ORDINARIO GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - VESTI DI ATTORE E CONVENUTO E RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE LIMITATA ALLA CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - IDONEITÀ - POTERI - DOVERI CONSEGUENTI DEL PRETORE - PORTATA.*
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio, sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'Onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 della legge), spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione ed all'opponente. Pertanto, tale opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte. (V 1435/89, mass n 462259; (V 538/89, mass n 461642; (V 8327/87, mass n 455900; (V 3081/86, mass n 446088).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)