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Sez. 1, Sentenza n. 4650 del 04/07/1997 Cc. (dep. 22/09/1997) Rv. 208352 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di appello - Applicazione della disciplina codicistica in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208352-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel giudizio d'appello in materia di misure di prevenzione non trova applicazione il disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, vigendo nella suddetta materia il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, per cui il convincimento del giudice del gravame ben può fondarsi, in ogni caso, su elementi non esaminati in primo grado, dei quali egli può sempre disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen. (in forza dell'implicito richiamo ad esso contenuto nell'art. 4, comma quinto, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423), e dell'art. 2 ter, comma primo, della legge 31 maggio 1965 n. 575.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)