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Sez. 1, Sentenza n. 19995 del 30/01/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 256159 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di appello - Principio limitatamente devolutivo - Attualità del giudizio di pericolosità - Necessità - Sussistenza - Esame di elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256159-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)