Sez. 1, Sentenza n. 5026 del 16/10/1995 Cc. (dep. 15/11/1995) Rv. 202758 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Giudizio d'appello - Nuove produzioni del pubblico ministero - Acquisibilità - Sussistenza - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Poiché il procedimento di prevenzione è informato alla regola "rebus sic stantibus", sussistendo la possibilità di un costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, la quale può modificarsi in senso favorevole o contrario al prevenuto, il convincimento del giudice del gravame può ben fondarsi su elementi non esaminati in primo grado; il giudice dell'appello può pertanto correttamente disporre l'acquisizione agli atti della ulteriore documentazione, inerente al giudizio di pericolosità, prodotta in quella sede dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)