Sez. L, Sentenza n. 148 del 10/01/1983 (Rv. 424962 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - ESTENSIONE A TUTTA LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO STATALE - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA - ESTENSIONE A TUTTA LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO STATALE - ESCLUSIONE.*
Il rinvio effettuato dall'art. 4 ultimo comma della legge n. 824 del 1971 (attuazione, modificazione ed integrazione della legge contenente norme a favore di ex combattenti ed assimilati) allo art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali) è limitato al parametro di calcolo dell'indennità di cessazione dal servizio (un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo), ma non può considerarsi inclusivo di tutta la particolare (e perciò non estensibile) regolamentazione propria del rapporto di impiego statale riguardante il trattamento economico dei dipendenti, ed il carattere di ciascuna delle sue componenti. (Conf 1166/79, mass n 397376, sulla prima parte; (Conf 5215/78, mass n 394975).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)