Sez. L, Sentenza n. 1166 del 22/02/1979 (Rv. 397376 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DI ISTITUTI E DI AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - ANZIANITA CONVENZIONALE - CALCOLO RELATIVO - RINVIO ALLA NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI STATALI - LIMITI - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO - CONSEGUENZE - MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DI ISTITUTI E DI AZIENDE DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - ANZIANITA CONVENZIONALE - CALCOLO RELATIVO - RINVIO ALLA NORMATIVA PER GLI IMPIEGATI STATALI - LIMITI - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO - CONSEGUENZE - MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA.*
In ordine al computo dell'anzianita convenzionale disposta con la legge 24 maggio 1970, n 336, per gli ex combattenti e assimilati, nel calcolo dell'indennita di fine rapporto per il personale degli istituti ed aziende di credito di diritto pubblico a termini della successiva legge 9 ottobre 1971, n 824, il rinvio effettuato dallo art 4, ultimo comma, di quest'ultima legge all'art 1 del DPR 5 giugno 1965, n 759, deve intendersi limitato al parametro di calcolo (un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo) dell'indennita, ma non puo considerarsi inclusivo della disciplina normativa del rapporto di impiego statale riguardante il trattamento economico e il carattere delle sue componenti. Ne consegue che, per la diversa natura della regolamentazione del rapporto di impiego dei dipendenti degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico, la nozione dello "stipendio" menzionato dall'art 1 del DPR n 759 del 1965 agli effetti di cui all'art 4 della legge n 824 del 1971, va trattata esclusivamente dalla regolamentazione applicabile a ciascuna delle categorie cui questa legge (e quella precedente del 1970) sia applicabile, e pertanto, nella liquidazione dell'indennita di anzianita figurativa a favore dei predetti dipendenti ex combattenti e assimilati debbono essere computati tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilita. (Conf 5215/78, mass n 394975; (Conf 4013/77, mass n 387694; (Conf 2365/77, mass n 386076; (Conf 3543/76, mass n 382298).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)