Sez. L, Sentenza n. 5215 del 13/11/1978 (Rv. 394975 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RINVIO EX ART 4 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 ALL'ART 1 DEL DPR N 759 DEL 1965 - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - RINVIO EX ART 4 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 ALL'ART 1 DEL DPR N 759 DEL 1965 - RINVIO AL SOLO PARAMETRO DI CALCOLO.*
Il rinvio effettuato dall'art 4 ultimo comma della legge n 824 del 1971 (attuazione, modificazione ed integrazione della legge contenente norme a favore di ex combattenti ed assimilati) allo art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 (nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali) e limitato al parametro di calcolo dell'indennita di cessazione dal servizio (un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo), ma non puo considerarsi inclusivo di tutta la particolare (e percio non estensibile) regolamentazione propria del rapporto di impiego statale riguardante il trattamento economico dei dipendenti, ed il carattere di ciascuna delle sue componenti. (Conf 4013/77, mass n 387694; (Conf 2365/77, mass n 386076).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)