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Sez. 1, Sentenza n. 1077 del 10/04/1968 (Rv. 332527 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO- DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - MANCATA O INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL CURATORE DEL RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA E DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DECADENZA.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332527-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO- DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - MANCATA O INTEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL CURATORE DEL RICORSO PER INSINUAZIONE TARDIVA E DEL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DECADENZA.*

La decadenza, comminata dall'art. 98, comma terzo, della legge fallimentare, si applica anche in caso di mancata o intempestiva notifica al curatore del ricorso per insinuazione tardiva di credito al passivo fallimentare e del relativo decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza di comparizione davanti a lui del richiedente e del curatore. (V. 2175-66, massima n. 324251).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 90, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 90, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)