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Sez. 1, Sentenza n. 3344 del 09/04/1994 (Rv. 486099 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive | Domanda di ammissione tardiva del credito - Rigetto da parte del giudice delegato - Estinzione del procedimento di insinuazione tardiva - Riproposizione dell'istanza di ammissione - Preclusione.
Stato
decisa il 1994-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486099-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive

In tema di fallimento, l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito (art. 101 legge fallimentare che richiama il precedente art. 98, terzo comma), a seguito del rigetto da parte del giudice delegato della domanda di ammissione tardiva del credito, preclude la riproposizione della medesima istanza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)