diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 938 del 11/02/1980 (Rv. 404376 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE - NATURA - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI PERENTORI PER GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA LEGGE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404376-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE - NATURA - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI PERENTORI PER GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA LEGGE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE.*

Il procedimento che si instaura con la domanda tardiva di insinuazione al passivo, disciplinato dall'art 101 legge fallimentare, non ha natura di procedimento autonomo, ma ha carattere incidentale nel piu ampio procedimento fallimentare, nel quale gli effetti del relativo giudizio sono destinati ad operare. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini perentori per gli adempimenti al riguardo prescritti dalla legge (notificazione al curatore e comparizione davanti al giudice delegato) non comportano soltanto la perenzione di quella particolare domanda, ma importano, con l'abbandono della domanda, la conseguente Estinzione del procedimento incidentale cui essa aveva dato origine, secondo le prescrizioni dell'art 98 legge fallimentare, cui il successivo art 101 espressamente rinvia, senza la possibilita di riproporre altra istanza di identico contenuto entro i limiti temporali previsti dall'art 101 legge fallimentare, restando impregiudicato il diritto del creditore di chiedere la tutela della sua pretesa in Sede extracontrattuale. (V 1862/75, mass n 375531; (V 1077/68, mass n 332527).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)