Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14524 del 01/07/2011 (Rv. 618326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (sostitutivo della volontà assembleare, per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate dall'art. 1129 cod. civ. - di compromissione della stessa) che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratori, non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)