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Sez. 2, Sentenza n. 184 del 10/01/2003 (Rv. 559560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della Corte di Appello che decide sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto con il quale la corte di appello provveda in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale emesso ai sensi degli artt. 1129, terzo comma cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ. in tema di revoca dell'amministratore di condominio; ciò in quanto tale provvedimento, emesso su istanza di alcuni soltanto tra i condomini, comporta la risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini, da un lato, e l'amministratore, dall'altro, e cioè incide su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 com. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)