Sez. 1, Sentenza n. 8457 del 25/06/1993 Ud. (dep. 09/09/1993) Rv. 201307 - 01
Emigrazione - Espatrio abusivo | Art. 24 legge n. 1185 del 1967 - Norma a più fattispecie - Condotta di cui al secondo comma - È autonoma e diversa rispetto a quella del primo comma, il cui reato è stato depenalizzato.
Emigrazione - Espatrio abusivo
In tema di espatrio abusivo, l'art. 24 legge 21 novembre 1967, n. 1185 deve ritenersi norma a più fattispecie, in quanto sono previste plurime condotte ed in particolare quella del secondo comma va considerata autonoma e diversa rispetto a quella del primo comma: infatti, nel primo comma è prevista la condotta di soggetto non munito di passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio), mentre nel secondo comma la condotta riguarda soggetto cui sia stato negato o ritirato il passaporto. Il reato di cui al primo comma è stato depenalizzato, come confermato dal d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24, DPR 29/07/1982 num. 571 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)