Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 08/07/1996 Ud. (dep. 13/08/1996) Rv. 205581 - 01
Emigrazione - Espatrio abusivo | Art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1885 - Condotta di cui al secondo comma (caso di colui che espatria quando il passaporto gli sia stato negato o gli sia stato revocato) - Figura autonoma di reato e non circostanza aggravante rispetto all'ipotesi di cui al primo comma di detto articolo (caso di colui che esce dal territorio dello Stato senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente) - Ragioni.
Emigrazione - Espatrio abusivo
In tema di espatrio abusivo, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1185 - che prevede il caso di colui che espatria quando il passaporto gli sia stato negato o gli sia stato revocato - è figura autonoma di reato e non circostanza aggravante rispetto all'ipotesi di cui al primo comma del detto art. 24 che invece prevede la condotta di chiunque esca dal territorio dello Stato senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente: ed invero la condotta di colui che espatria dopo essersi visto negare o ritirare il passaporto è del tutto diversa e ben più grave di quella del soggetto che, perfettamente libero di espatriare, non osserva però le disposizioni amministrative di semplice controllo sull'espatrio. (Conf. sez. I, n. 880/96, 8 luglio 1996, Pres. Sacchetti, P.M. in proc. Parisi ed altro; Conf. sez. I n. 881/96, 8 luglio 1996, Pres. Sacchetti, P.M. in proc. Parisi; Conf. sez. I n. 882/96, 8 luglio 1996, Pres. Sacchetti, P.M. in proc. Cocchiero, non massimate).
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)