Sez. 3, Sentenza n. 963 del 17/01/2007 (Rv. 594494 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Pensioni a carico dello Stato - Impignorabilità assoluta - Ex sentenza della Corte cost. n. 506 del 2002 - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
A seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n.506 della Corte costituzionale, non sussiste più l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 01/05/1950 num. 1801 art. 1, DPR 01/05/1950 num. 1801 art. 2, DPR 01/10/1957 num. 3 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)