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Sez. 3, Sentenza n. 10958 del 06/05/2010 (Rv. 612694 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Rapporti esauriti - Portata - Fattispecie in tema di pignoramento di pensione INPS.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612694-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge. (Nella specie, la S. C., accogliendo il ricorso, ha dichiarato che, essendo intervenuto un giudicato sull'inammissibilità di un'istanza di assegnazione di un credito sul presupposto dell'impignorabilità assoluta di una pensione INPS, non poteva trovare efficacia la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme specifiche nella parte in cui le stesse prevedevano l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 37, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 1801 art. 1, DPR 05/01/1950 num. 1801 art. 2, DPR 01/10/1957 num. 3 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)