Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 23/04/2003 (Rv. 562405 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Stipendi dei pubblici dipendenti - Pignorabilità - Limite introdotto dall'art. 33 d.P.R. n. 3 del 1957 - Dipendenti comunali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
In tema di esecuzione forzata, il limite del quinto alla pignorabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, senza esclusione dei crediti alimentari, va riferita ai soli dipendenti statali e non anche a quelli comunali, in quanto il d.P.R. n. 3 del 1957 reca l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sicché il relativo art. 33, nel variare la percentuale massima di pignorabilità dal terzo al quinto dell'emolumento, non ha modificato anche la disciplina dettata per gli impiegati comunali dal d.P.R. n. 180 del 1950 (che ha approvato il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il è pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), il cui art. 2 (il quale, per i crediti alimentari dovuti per legge, prevede la pignorabilità "fino alla concorrenza di un terzo" delle retribuzioni nette corrisposte ai dipendenti - oltre che dello Stato - anche degli altri enti indicati nel precedente art. 1, tra cui appunto i Comuni) non risulta al riguardo nemmeno inciso dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987, n. 878 del 1988 e n. 99 del 1993, tutte concernenti soltanto il n. 3 di tale articolo, ovvero concernenti l'intero primo comma del medesimo ma in relazione a crediti diversi da quelli alimentari (Corte Cost. n. 506 del 2002), mentre, al contrario altre sentenze della Corte costituzionale hanno esteso la disciplina dell'art. 2, primo comma, n. 1, in questione facendo espresso riferimento, sempre a tutela di crediti alimentari, al limite di pignorabilità fino alla concorrenza di un terzo previsto da detta disposizione (Corte Cost. n. 155 del 1987, Corte Cost. n. 1041 del 1988, nonché - seppure in termini impliciti - Corte Cost. n. 506 del 2002).
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 33 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 1801 art. 1, DPR 05/01/1950 num. 1801 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)