diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 35809 del 25/09/2025 Cc. (dep. 31/10/2025) Rv. 288777-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Istanze istruttorie avanzate dal proposto o dai terzi interessati - Diniego immotivato - Violazione del diritto alla prova e del principio del contraddittorio - Violazione della legge processuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288777-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il diniego immotivato delle istanze istruttorie avanzate dal proposto, dirette a contestare il giudizio di pericolosità sociale, e dai terzi interessati, volte a dimostrare l'effettiva titolarità dei beni e a confutare la fittizietà dell'intestazione, integra violazione di legge processuale deducibile in sede di legittimità, in quanto lesiva del diritto alla prova e del principio del contraddittorio, garantiti dall'art. 6, par. 1, CEDU e dai principi fondamentali del giusto processo, applicabili anche ai procedimenti di prevenzione in ragione della loro natura giurisdizionale.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)