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Sez. 2, Sentenza n. 4790 del 25/02/2008 (Rv. 601824 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Tariffa professionale - Progetto di massima e progetto esecutivo - Determinazione del compenso - Possibilità di configurare una prestazione intermedia tra il progetto di massima e quello esecutivo - Esclusione - Criteri.
Stato
decisa il 2008-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601824-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti prevista dalle norme della legge 2 marzo 1949, n. 143, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e il progetto di massima, sicché il giudice non può, ai fini della determinazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo; a tal fine, invece, egli deve procedere ad una valutazione comparativa globale del progetto, qualificandolo di massima se esso esprime solo le direttive fondamentali dell'opera al momento dell'ideazione, ed esecutivo se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 149 art. 16, Legge 02/03/1949 num. 149 art. 18, Legge 02/03/1949 num. 149 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)