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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 03/02/2005 (Rv. 579185 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Tariffa professionale - Progetto di massima - Maggiorazione del compenso di cui all'art. 21 legge 143/1949 - Condizioni - Progettazione relativa agli interventi di cui all'art. 3 LR Lombardia n. 23/1990 - Natura - Prestazione intermedia fra progetto sommario e quello esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579185-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di prestazioni degli ingegneri e degli architetti, art. 21 della tariffa professionale, nel tipizzare varie ipotesi di incremento del compenso per la progettazione sommaria, stabilisce al secondo comma che il compenso può essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, per rispondere a prescrizione di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale. In tale fattispecie va, pertanto, inquadrata la progettazione, di massima in scala 1: 100 prevista, per gli interventi di recupero di aree assoggettate a vincolo ambientale, dall'art. 3 legge 23/1990 della Regione Lombardia, dovendosi escludere che tale disposizione abbia inteso introdurre - addirittura con un tariffario locale - una deroga alla norma di cui all'art. 19 legge 143 del 1949, secondo cui non è configurabile una prestazione di carattere intermedio tra il progetto di massima e quello esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)