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Sez. 2, Sentenza n. 718 del 06/02/1989 (Rv. 461761 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONE INTERMEDIA TRA PROGETTO ESECUTIVO E PROGETTO DI MASSIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461761-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONE INTERMEDIA TRA PROGETTO ESECUTIVO E PROGETTO DI MASSIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, se necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera. (Conf 1990/85, mass n 439901; (Conf 1784/83, mass n 426636).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)