Sez. 2, Sentenza n. 718 del 06/02/1989 (Rv. 461761 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONE INTERMEDIA TRA PROGETTO ESECUTIVO E PROGETTO DI MASSIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONE INTERMEDIA TRA PROGETTO ESECUTIVO E PROGETTO DI MASSIMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, se necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo di massima, se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superano gli stretti limiti del progetto di massima, ovvero esecutivo, se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua concreta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente all'esecuzione dell'opera. (Conf 1990/85, mass n 439901; (Conf 1784/83, mass n 426636).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)