Sez. 5, Sentenza n. 9007 del 08/11/2005 Ud. (dep. 15/03/2006) Rv. 233763 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Imputato non appellante citato a comparire - Mancata estensione dell'impugnazione proposta dall'appellante - Legittimazione a ricorrere per cassazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
In tema di effetti estensivi dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.), sussiste la legittimazione del coimputato non appellante - citato, nel giudizio promosso dal coimputato diligente, nel quale sia pure comparso ed abbia rappresentato, per mezzo del suo difensore, le sue conclusioni - a ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto l'impugnazione proposta, omettendo di pronunciarsi sull'effetto estensivo nei suoi confronti; in tal caso, infatti, il giudice ha il dovere di pronunciarsi in ordine alla posizione dell'imputato non appellante in quanto, sussistendone i presupposti ex art. 587 cod. proc. pen., l'estensione dell'impugnazione giova anche agli altri imputati, con la conseguenza che egli deve solo valutare se i motivi proposti dall'appellante siano personali o meno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)