Sez. 3, Sentenza n. 9916 del 07/10/1998 (Rv. 519493 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Nozione - Accordo simulatorio non dedotto da alcuna delle parti - Nullità della pattuizione dissimulata - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Limite dei principi espressi dall'art. 112 cod. proc. civ. - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., deve ritenersi violato allorché il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (o "causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dall'una o dall'altra parte a sostegno della domanda o della eccezione. Consegue, che il giudice non può assumere a fondamento della sua pronunzia l'esistenza, non dedotta da alcuna delle parti, di un accordo simulatorio e, cioè, di un accordo con cui esse abbiano inteso attribuire carattere fittizio al contratto dedotto in giudizio o ad una clausola di questo, neppure nel caso in cui la pattuizione dissimulata debba considerarsi nulla, dovendo la disposizione di cui all'art. 1421 cod. civ., interpretarsi in necessaria relazione con i principi espressi dall'art. 112 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)