Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 02/06/1984 (Rv. 435364 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" DELLA NULLITÀ - LIMITI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO INTERNO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" DELLA NULLITÀ - LIMITI - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO INTERNO.*
La rilevabilità ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto, prevista dall'art. 1421 cod. civ., deve coordinarsi con i principi fondamentali del processo, fra i quali, oltre il principio della domanda ed il principio dispositivo delle prove, è quello della preclusione derivante dal giudicato interno, con la conseguenza che l'accertamento quantitativo dell'oggetto del contratto dedotto in giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non censurato in appello, comporta il formarsi del giudicato, che impedisce il successivo riesame della medesima questione della determinatezza o meno dell'oggetto stesso. (V 590/82, mass n 418333; (V 1532/76, mass n 380283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)