Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014 (Rv. 632953 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)