Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006 (Rv. 585771 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti - Effettivo pagamento del prezzo - Prova - Onere posto a carico del compratore - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)