Sez. 2, Sentenza n. 17628 del 10/08/2007 (Rv. 600030 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Carattere e requisiti - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI
Il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, avendo esaminato e correttamente analizzato tutte le circostanze indizianti desumibili dagli atti di causa, valutandole nel loro complesso, ha rilevato il carattere fittizio di un contratto di compravendita, anche dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)