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Sez. 3, Sentenza n. 743 del 23/01/2002 (Rv. 551765 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ricusazione dei componenti del Consiglio dell'ordine - Motivi - Interesse nella causa - Requisiti - Carattere diretto e personale dell'interesse - Necessità - Fattispecie in tema di conferimento di incarico ad agenzia investigativa volto ad accertare l'osservanza delle regole di deontologia professionale.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551765-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sull'esercizio delle professioni sanitarie), i componenti del consiglio dell'ordine professionale dei farmacisti, collegio disciplinare, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, e, quindi, allorché abbiano un interesse nella decisione della causa, per esso intendendosi un interesse personale e diretto; è assistita da una motivazione idonea a rivelarne la "ratio decidendi" la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che escluda la ricorrenza degli estremi del detto motivo di astensione - ricusazione nel conferimento, da parte dell'ordine dei farmacisti, ad un'agenzia investigativa dell'incarico di accertare, anche attraverso un comportamento di provocazione attiva, il rispetto della regola professionale, prescritta dalla legge e dal codice deontologico, della vendita da parte del farmacista iscritto all'ordine di medicinali solo dietro esibizione della ricetta medica, ove prescritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)