Sez. 3, Sentenza n. 16012 del 24/10/2003 (Rv. 567656 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Rapporto tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con assoluzione - Deroga all'art. 115 cod. proc. civ. - Acquisizione e valutazione della sentenza assolutoria - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimenti disciplinari a carico di esercenti le professioni sanitarie - ai quali si applicano le regole del processo civile se non derogate - il collegamento tra giudizio disciplinare e giudizio penale definito con l'assoluzione, posto dall'art. 653 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, comporta che, in caso di inerzia dell'interessato ed in deroga all'art. 115 cod. proc. civ., l'organo disciplinare debba acquisire e valutare la sentenza assolutoria, di cui sia venuto comunque a conoscenza.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44, Cod. Proc. Pen. art. 653, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)