Sez. 3, Sentenza n. 6287 del 22/11/1982 (Rv. 423949 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - STATO DI NECESSITÀ - ESTREMI - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ARTIGIANALE O COMMERCIALE - RILEVANZA - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - STATO DI NECESSITÀ - ESTREMI - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ARTIGIANALE O COMMERCIALE - RILEVANZA - ESTENSIONE.*
Lo stato di necessità idoneo, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a consentire il recesso del locatore deve essere considerato in senso relativo e non assoluto, anche con riferimento all'Esercizio di attività professionale, artigianale o commerciale, comprendendosi in esso tanto l'ipotesi della Mancanza di locali idonei a tale attività, quanto quella della insufficienza ed inadeguatezza dei locali già disponibili, in relazione al proposito di espandere l'attività medesima ovvero di aggiungerne altre similari.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)