Sez. 3, Sentenza n. 4704 del 27/08/1984 (Rv. 436602 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - DEDUZIONE DEL SERIO PROPOSITO DI VOLER INTRAPRENDERE NELL'IMMOBILE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - DEDUZIONE DEL SERIO PROPOSITO DI VOLER INTRAPRENDERE NELL'IMMOBILE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA.*
La necessità, che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, sussiste allorquando egli manifesti il serio proposito, giustificato da apprezzabili esigenze di lavoro, di volere intraprendere nell'immobile locato un'attività lavorativa (nella specie: attività professionale), anche se non determinata da cause di forza maggiore, senza che occorra una situazione di disagio insuperabile, ovvero con i connotati della drammaticità e dell'urgenza. (V 6287/82, mass n 423949; (V 549/82, mass n 418262); (Conf 2626/82, mass n 420479).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)