Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 17/06/1985 (Rv. 441238 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER LA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA DI TALE NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PER LA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA DI TALE NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
La necessità del locatore di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale - che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 legittima il recesso dal contratto di locazione - sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di volere esercitare e di volere intraprendere nell'immobile locato una attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalle sue esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. Tale necessità - che va considerata in senso relativo e non assoluto - comprende tanto l'ipotesi della Mancanza di locali idonei a detta attività, quanto quella della insufficienza ed inadeguatezza dei locali già disponibili, in relazione al proposito di espandere l'attività medesima ovvero di aggiungerne altre similari. (V 3343/84, mass n 435367; (V 1127/84, mass n 433266; (V 6287/82, mass n 423949; (V 2626/82, mass n 420479).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)