Sez. 2, Sentenza n. 640 del 27/01/1996 (Rv. 495596 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | - Portata -.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Il principio secondo il quale, una volta respinto un motivo di impugnazione proposto con riferimento ad un capo della sentenza, è inibito al giudice d'appello il riesame della stessa domanda, che ne era oggetto, alla luce delle conseguenze derivanti dall'accoglimento di altro motivo diretto a provocare il riesame di un diverso capo della sentenza, va applicato con riferimento a capi autonomi della sentenza, conseguendo una preclusione siffatta all'operatività del principio della specificità dei motivi di gravame. Esso non trova, invece, applicazione in relazione a quei capi per i quali l'ambito del riesame non si esaurisce nei limiti del motivo proposto, ma si estende in funzione di quei motivi che, involgendo l'esame delle questioni pregiudiziali comuni, comportino, ove accolti, la modifica dei presupposti alla luce dei quali è intervenuta la decisione sul capo di sentenza il cui motivo d'impugnazione è stato respinto, senza che si sia formato alcun giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)