Sez. 3, Sentenza n. 35185 del 26/04/2016 Ud. (dep. 22/08/2016) Rv. 267744 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto di lavori di ristrutturazione edilizia - Committente - Obblighi - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)