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Sez. L, Sentenza n. 7057 del 27/08/1987 (Rv. 455225 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - RISPETTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 14 DEL CONTRATTO AZIENDALE 22 SETTEMBRE 1975 PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, ED ALL'ART. 14 DEL C.C.N.L. PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL 23 LUGLIO 1976.*
Stato
decisa il 1987-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455225-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - RISPETTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 14 DEL CONTRATTO AZIENDALE 22 SETTEMBRE 1975 PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, ED ALL'ART. 14 DEL C.C.N.L. PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL 23 LUGLIO 1976.*

La preminenza assegnata all'autonomia collettiva - ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - in materia di stipendi, paghe, competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea spettanti al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto implica che per il computo del compenso per lavoro straordinario occorre riferirsi alla disciplina dettata dal contratto collettivo, senza attribuire Rilevanza alla norma dell'art. 2108 cod. civ. e tenendo conto che non esiste nello ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, in forza del quale possano ritenersi nulle le clausole contrattuali che - fatti salvi i limiti derivanti dall'art. 36 cost. - escludano determinati emolumenti dalla retribuzione rilevante ai fini della Determinazione del compenso anzidetto (nel rispetto della maggiorazione legale minima). (nella specie, la suprema Corte - alla stregua del principio suesposto - ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto computabile, ai fini della Determinazione del compenso per lavoro straordinario, l'indennità speciale, prevista dall'art. 14 del contratto aziendale 22 settembre 1975 per i dipendenti del consorzio trasporti pubblici di Napoli, ed il cosiddetto elemento distinto, previsto dall'art. 14 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976). (V 1669/85, mass n 439639).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)