Sez. L, Sentenza n. 1669 del 26/02/1985 (Rv. 439639 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - RISPETTO - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - RISPETTO - CONDIZIONI.*
L'autonomia e la specialità del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, regolato dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che escludono l'applicabilità ad esso della normativa generale in tema di rapporto di lavoro subordinato, si estende ai contratti collettivi ai quali l'art. 1 del R.d. citato demanda - con il limite del rispetto dei principi che si ricavano dalla disciplina speciale nonché dalle norme costituzionali - la Determinazione del trattamento economico ed indennitario di tale personale. Consegue che, per la Determinazione del compenso per il lavoro straordinario, il giudice deve attenersi non alla norma dell'art. 2108 cod. civ. ma alla disciplina collettiva, tenendo conto che non esiste nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione e che in generale, in tema di compenso per il lavoro straordinario, il principio della adeguatezza della retribuzione è soddisfatto anche quando, nonostante l'illegittima esclusione di un emolumento dalla retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione per il lavoro straordinario, la disciplina contrattuale assicuri al lavoratore, attraverso la previsione di una percentuale di maggiorazione superiore a quella minima legale (dieci per cento), un risultato economico non inferiore a quello che egli avrebbe conseguito in base al calcolo della maggiorazione legale minima su una base retributiva più ampia. (V 3793/84, mass n 435757; (V 2706/84, mass n 434746; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1075/84, mass n 433233; (V 287/83, mass n 425094; (V 4306/80, mass n 408176; (V 5312/79, mass n 401906).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)