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Sez. L, Sentenza n. 1627 del 15/02/1988 (Rv. 457662 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE BASE PER IL RELATIVO CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERSONALE VIAGGIANTE DEGLI AUTOSERVIZI EXTRAURBANI E ALTRI LAVORATORI VIAGGIANTI E NON - DISTINZIONE - INCLUSIONE PER I SECONDI NELLA BASE DI COMPUTO DI TUTTI GLI EMOLUMENTI CONTINUATIVI, OBBLIGATORI E DETERMINABILI - NECESSITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ SPECIALE E DEL COSIDDETTO ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457662-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE BASE PER IL RELATIVO CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PERSONALE VIAGGIANTE DEGLI AUTOSERVIZI EXTRAURBANI E ALTRI LAVORATORI VIAGGIANTI E NON - DISTINZIONE - INCLUSIONE PER I SECONDI NELLA BASE DI COMPUTO DI TUTTI GLI EMOLUMENTI CONTINUATIVI, OBBLIGATORI E DETERMINABILI - NECESSITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ SPECIALE E DEL COSIDDETTO ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE.*

Ai fini della Determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo del compenso per il lavoro straordinario nonché ai fini dell'individuazione della misura della relativa maggiorazione, gli addetti ai pubblici trasporti - ai quali non sono applicabili né il R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 né l'art. 2108 cod. civ. - vanno distinti in due categorie: il personale viaggiante degli autoservizi extraurbani, per cui ogni Determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva (art. 3 legge 14 febbraio 1958 n. 138); gli altri lavoratori (viaggianti e non) nei cui confronti trova, invece, applicazione l'art. 3 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, che (con formula peraltro identica a quella dell'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) impone di comprendere nella base di computo del compenso per il lavoro straordinario, la quale va maggiorata di almeno il dieci per cento, ogni emolumento avente i caratteri della continuità, dell'obbligatorietà e della determinabilità, ferma peraltro la validità di una disciplina contrattuale che, nonostante l'illegittima esclusione di una voce retributiva, assicuri al lavoratore, attraverso la previsione di una percentuale di maggiorazione superiore a quella minima legale (dieci per cento), un risultato economico non inferiore a quello che egli avrebbe conseguito in base al calcolo della maggiorazione legale minima su una base retributiva più ampia ed esclusa, peraltro, la possibilità di ritenere nel contempo la nullità di detta clausola nella parte in cui restringe la nozione di retribuzione base e la validità della medesima nella parte in cui amplia l'entità della maggiorazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto la computabilità, ai fini suddetti, della cosiddetta indennità speciale, istituita dall'accordo aziendale 22 settembre 1975, e del cosiddetto elemento distinto della retribuzione, di cui all'art. 14 del C.C.n.L. 23 luglio 1976). (V 7240/87, mass n 455352; (V 7057/87, mass n 455225; (V 5178/87, mass n 453782; (V 7860/86, mass n 449803; (V 1669/85, mass n 439639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 3, Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)