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Sez. 1, Sentenza n. 21645 del 08/11/2005 (Rv. 585969 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - EFFETTI | Annullamento del disciplinare da parte del giudice amministrativo - Automatica perdita di efficacia dei contratti stipulati in conformità al disciplinare stesso - Esclusione - Dichiarazione di nullità dei singoli contratti - Potere riservato al giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585969-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - EFFETTI

L'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, del disciplinare deliberato da una P.A. per regolare il contenuto dei suoi contratti non comporta, nonostante l'efficacia "erga omnes" del giudicato di annullamento dell'atto generale, l'automatica perdita di efficacia dei contratti stipulati fra le parti, stante l'autonomia esistente fra le delibere amministrative dirette a consentire all'ente pubblico di stipulare i contratti alle condizioni contenute nel disciplinare approvato con le delibere stesse e i successivi contratti di natura privata, che solo vincolano i contraenti e le cui vicende sono regolate dal codice civile, sicché la nullità dei contratti stessi o di loro singole clausole deve essere pronunciata, anche di ufficio, dal giudice ordinario. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto nulla, per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, la clausola - conforme alle previsioni del disciplinare già annullate dal giudice amministrativo - del contratto stipulato dall'UNIRE con un'agenzia ippica, che prevedeva il riconoscimento di un premio incentivante).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1942 num. 315 art. 2, Legge 24/03/1942 num. 315 art. 3, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)