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Sez. 1, Sentenza n. 8188 del 06/10/1994 (Rv. 488026 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Patrimonio del debitore - Diminuzione - Realizzazione con un negozio complesso od una serie di negozi collegati - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488026-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso - ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all'alienante o al cedente ed all'acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo - oppure ad una serie di negozi collegati (nella specie, si trattava di valutare le seguenti operazioni: a) il recesso di un soggetto da una cooperativa edilizia; b) la rinuncia alla restituzione del credito acquisito nei confronti della cooperativa, a favore della figlia e l'accettazione di quest'ultima; c) l'accettazione della cessione da parte della cooperativa, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; d) la richiesta della figlia per l'ammissione alla cooperativa; e) l'accoglimento di tale domanda; f) la compensazione tra il credito della figlia nei confronti della cooperativa ed il debito della prima, quale nuova socia, per i dovuti conferimenti sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)