Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983 (Rv. 425279 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ATTO NOTARILE CONTENENTE L'ACCERTAMENTO DI UNA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA - SUA DEDUZIONE COME TITOLO ESECUTIVO - CONTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL PREDETTO ACCERTAMENTO - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ATTO NOTARILE CONTENENTE L'ACCERTAMENTO DI UNA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA - SUA DEDUZIONE COME TITOLO ESECUTIVO - CONTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL PREDETTO ACCERTAMENTO - NATURA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Poiché l'atto ricevuto da un notaio (o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo), per avere qualità di titolo esecutivo relativamente (e limitatamente) ad un'obbligazione di somma di danaro, generata dal negozio in esso documentato, deve contenere l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione medesima che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata all'atto, tra i quali sono anzitutto quelli attinenti all'esistenza di una determinata e certa obbligazione tra due soggetti, costituisce opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli Atti esecutivi, quella diretta a porre in discussione l'autorità di accertamento, nell'atto notarile, di una situazione credito-debitoria dotata del requisito, essenziale per la funzione esecutiva del titolo, della certezza. (V 4193/81, mass n 414860; (V 3591/79, mass n 400000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)